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Art.
1
(Nuclei di valutazione
interna degli atenei)
1. Le università
adottano un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa,
delle attività
didattiche e di ricerca,
degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche
mediante
analisi comparative
dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche,
la produttività
della ricerca e della
didattica, nonchè l'imparzialità e il buon andamento dell'azione
amministrativa.
2. Le funzioni di valutazione
di cui al comma 1 sono svolte in ciascuna università da un organo
collegiale
disciplinato dallo
statuto delle università, denominato "nucleo di valutazione di ateneo",
composto da un
minimo di cinque ad
un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti
nel
campo della valutazione
anche in ambito non accademico. Le università assicurano ai nuclei
l'autonomia
operativa, il diritto
di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonchè la pubblicità
e la diffusione
degli atti, nel rispetto
della normativa a tutela della riservatezza. I nuclei acquisiscono periodicamente,
mantenendone l'anonimato,
le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche
e trasmettono
un'apposita relazione,
entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'università
e della ricerca
scientifica e tecnologica,
e al Comitato per la valutazione del sistema universitario unitamente alle
informazioni e ai
dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Le università
che non applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entro sei mesi
dalla data di
entrata in vigore
della presente legge sono escluse per un triennio dal riparto dei fondi
relativi alla
programmazione universitaria,
nonché delle quote di cui al comma 2 dell'articolo 2 e agli articoli
3 e 4.
Qualora il nucleo
di valutazione di un ateneo non trasmetta al Ministero dell'università
e della ricerca
scientifica e tecnologica
(MURST) la relazione, i dati e le informazioni di cui al comma 2 entro
il
termine ivi determinato,
al medesimo ateneo non possono essere attribuiti i fondi di cui al comma
2
dell'articolo 2 e
agli articoli 3 e 4.
Art.
2
(Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario)
1. E' istituito il
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, costituito
da nove membri,
anche stranieri, di
comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, scelti
in una
pluralità di
settori metodologici e disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati
con decreto
del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
Con distinto decreto dello stesso Ministro, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari,
sono disciplinati il funzionamento del Comitato e la durata in carica dei
suoi
componenti secondo
principi di autonomia operativa e di pubblicità degli atti. Il comitato:
a) fissa i criteri generali per la valutazione delle attività delle
università previa consultazione della
Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) del Consiglio
universitario nazionale
(CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), ove
costituito;
b) promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie
e pratiche di
valutazione;
c) determina ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che i
nuclei di valutazione degli
atenei sono tenuti a comunicare annualmente;
d) predispone ed attua, sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione
degli atenei e delle altre
informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni esterne delle
università o di singole
strutture didattiche, approvato dal Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica,
con particolare riferimento alla qualità delle attività universitarie
sulla base di standard
riconosciuti a livello internazionale nonchè della raccomandazione
98/561/CE del Consiglio, del 24
settembre 1998, sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità
nell'istruzione superiore;
e) predispone annualmente una relazione sulle attività di valutazione
svolte;
f) svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente, alla data di entrata
in vigore della presente
legge, all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di
cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 5 maggio
1999, n. 229;
g) svolge, su richiesta del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, ulteriori
attività consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione
di standard, di parametri e di normativa
tecnica, anche in relazione alle distinte attività delle università,
nonché ai progetti e alle proposte
presentate dalle medesime.
2. A decorrere dall'anno
2000 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentiti il
CUN, il CNSU e la
CRUI, riserva, con proprio decreto, unitamente alla quota di riequilibrio
di cui
all'articolo 5, commi
3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni,
un'ulteriore
quota del fondo per
il finanziamento ordinario delle università per l'attribuzione agli
atenei di appositi
incentivi, sulla base
di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti dell'attività
di valutazione di cui
all'articolo 1 e al
presente articolo.
3. Alla data di insediamento
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario è
soppresso l'Osservatorio
per la valutazione del sistema universitario. Al Comitato nazionale per
la
valutazione del sistema
universitario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
88, della
legge 23 dicembre
1996, n. 662; la relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita
alle attività del
Comitato, è
integrata di lire 2 miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999.
4. Alla data di cui
al comma 3, primo periodo, sono abrogati il secondo e il terzo periodo
del comma 23
dell'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Art.
3
(Disposizioni per
le università non statali)
1. Le disposizioni
di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, e all'articolo 2, comma 1, si applicano
anche alle
università
non statali autorizzate al rilascio di titoli aventi valore legale. Il
Ministro dell'università e della
ricerca scientifica
e tecnologica riserva, con proprio decreto, una quota dei contributi di
cui alla legge 29
luglio 1991, n. 243,
per l'attribuzione alle università non statali di appositi incentivi,
sulla base di obiettivi
predeterminati e in
relazione agli esiti dell'attività di valutazione di cui agli articoli
1 e 2.
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