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Art. 3
(Procedure)
1. In sede di prima
applicazione del presente decreto il Ministro, tenuto conto dell'esigenza
di una equilibrata offerta formativa tra gli atenei e sul territorio, della
localizzazione delle sedi principali e distaccate degli attuali ISEF, nonché
delle risorse finanziarie disponibili, con proprio provvedimento, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sentito l'Osservatorio, definisce i criteri per la programmazione dell'istituzione
delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie
e le procedure, i tempi e le modalità per la loro attivazione, a
decorrere comunque dall'anno accademico 1999-2000, anche al fine di consentire
il conseguimento della laurea da parte degli iscritti agli attuali corsi
di diploma e dei diplomati degli ISEF.
2. Entro i termini
stabiliti con il decreto di cui al comma 1, gli atenei interessati presentano
al Ministero la richiesta di istituzione della facoltà o del corso
di laurea e di diploma in scienze motorie e allegano gli eventuali schemi
di convenzione con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e
del personale, nonché per il mantenimento dei contributi finanziari
dei soggetti promotori dei predetti istituti.
3. La domanda è
corredata dall'indicazione della disponibilità di risorse finanziarie,
di personale, docente e tecnico-amministrativo, di attrezzature e strutture
didattiche, scientifiche e sportive.
4. Le proposte delle
università sono trasmesse all'Osservatorio il quale ne verifica
la congruità. Il Ministro, sulla base della verifica tecnica dell'Osservatorio,
autorizza le università all'attivazione dei corsi o della facoltà.
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