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Art. 4
(Procedure, tempi e modalità
per la istituzione)
... omissis...
6. Le proposte
e la relativa documentazione sono tempestivamente trasmesse a cura del
competente ufficio del Ministero all’Osservatorio che predispone, entro
quaranta giorni dal ricevimento, una relazione tecnica con riguardo alla
congruità tra proposte, obiettivi dichiarati e mezzi indicati, nonché
con riferimento ai criteri di cui all’articolo 3. Ai fini di tale valutazione
l’Osservatorio può acquisire ulteriori elementi informativi anche
mediante verifiche presso le sedi interessate.
... omissis ...
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