VISTA la legge 24.12.1993
n. 537 la quale, all'art. 5, prevede che presso
le Università siano istituiti nuclei di valutazione interna con il compito
di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti,
la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca
e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione
amministrativa;
CONSIDERATO che
lo stesso articolo prevede che le relazioni di tali nuclei vengano trasmesse,
tra l'altro, al Ministero della ricerca scientifica e tecnologica per la
valutazione dei risultati relativi all'efficienza ed alla produttività
delle attività: di ricerca e di formazione e per la verifica dei programmi
di svipluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini
della successiva assegnazione delle risorse;
TENUTO CONTO
che lo stesso articolo prevede altresì che tale valutazione venga effettuata
dall'Osservatorio permanente, da istituire, con decreto del Ministero dell'Università
e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 12, comma
4, lettera f, della legge 9.5.1989 n. 168, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari;
VISTO l'art.
12, comma 4, lettera f, della legge n. 168/89 il quale prevede che alle
attività conoscitive ed istruttorie svolte dai dipartimenti e dai servizi
possono concorrere gruppi di lavoro e commissioni, istituiti con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
anche con la partecipazione di esperti chiamati a tempo determinato;
VISTE le lettere
in data 18.7.1995, con le quali sono stati richiesti i prescritti pareri
alla Camera del Deputati ed al Senato della Repubblica;
VISTA la lettera
del 27.7.1995, con la quale la competente Commissione del Senato ha espresso
il proprio parere, con osservazioni, che si ritiene di recepire integralmente;
VISTA la lettera
del 3.8.1995 della competente Commissione della Camera;
CONSIDERATO che
l'art. 143, quarto comma, del Regolamento della Camera prevede che "in
ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera
il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una
sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. In
ordine ad atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzate
le circostanze e la complessità, d'intesa con il Presidente del Senato,
un termine più ampio.";
VISTA la lettera
del 9.10.1995 alla Commissione della Camera;
CONSIDERATA l'urgenza
di provvedere alla istituzione del predetto Osservatorio;
DECRETA
Art. 1
E' istituito presso
il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario italiano, previsto
dall'art. 5 della legge 24.12.1993 n. 537 con le finalità, anche in ordine
alla assegnazione delle risorse, di:
- valutare i risultati
relativi all'efficienza ed alla produttività delle attività di ricerca
e di formazione;
- verificare i piani
di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario.
Art. 2
Nell'ambito delle finalità
dell'art. 1, l'Osservatorio ha il compito di:
a) predisporre la
documentazione per il rapporto triennale sullo stato dell'istruzione universitaria,
previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 9.5.1989, n. 168,
formulato sulla base delle relazioni delle Università;
b) presentare annualmente
un rapporto sulla verifica del piano triennale di sviluppo dell'Università;
c) esprimere un parere
sul piano triennale di sviluppo dell'Università;
d) predisporre la
documentazione e le proposte tecniche utili alla definizione dei criteri
di riparto della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario
delle Università;
e) predisporre la
documentazione per il rapporto triennale sull'attuazione del diritto agli
studi universitari, previsto dall'art. 5 della legge 2.12.91 n. 390, tenuto
conto dei dati trasmessi dalle Regioni e dalle Università;
f) presentare una
relazione annuale sulla valutazione del sistema universitario italiano
elaborata sulla base delle relazioni predisposte dai nuclei di valutazione
di ciascuna Università, e tenuto conto degli elementi raccolti di propria
iniziativa dall'Osservatorio, alle cui richieste le Università sono tenute
a dare completa ed esaustiva risposta;
g) fornire al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il supporto necessario
per la promozione e la diffusione della cultura della valutazione e della
autovalutazione.
Art. 3
Oltre agli specifici
adempimenti previsti dall'art. 2, l'attività dell'Osservatorio è definita
da un programma annuale predisposto entro il 30 ottobre di ciascun anno
ed approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
L'Osservatorio presenta
annualmente al Ministro ed alle competenti commissioni parlamentari una
relazione sull'attività svolta.
Art. 4
Le Università e gli
Istituti universitari collaborano con l'Osservatorio per lo svolgimento
delle attività previste nel presente decreto fornendo tutti i dati e le
informazioni autonomamente richiesti dall'Osservatorio medesimo.
Art. 5
Le valutazioni e le
verifiche di cui all'art. 1 sono effettuate sulla base di procedure e di
standard quantitativi definiti dall'Osservatorio che acquisisce al riguardo
pareri e proposte della Conferenza permanente dei rettori e del Consiglio
universitario nazionale.
Per rendere tale attività
funzionale alle esigenze di migliore conoscenza del sistema universitaio
le procedure e gli standard verranno definiti con periodicità pluriennale,
di regola triennale, con il medesimo iter.
Art. 6
L'Osservatorio è composto
da 5 membri, esperti dotati di comprovata qualificazione professionale,
nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica (che individua anche il presidente), di cui uno su terna
designata dalla Conferenza permanente dei rettori, uno su terna designata
dal Consiglio Universitario Nazionale e tre scelti dal Ministro stesso
di cui due esterni al mondo accademico.
I componenti dell'Osservatorio
non possono ricoprire l'incarico di Rettore di Università o di Direttore
di Istituti universitari o di membro del Consiglio Universitario Nazionale,
restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.
Ai componenti dell'Osservatorio
è attribuito per ogni seduta un gettone di presenza nella misura da determinare
in attuazione dell'art. 13, comma 5, della legge 9.5.1989 n. 168.
Art. 7
L'Osservatorio si avvale
di una segreteria tecnica e amministrativa, composta da personale del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che assicura
il supporto operativo necessario.
Il Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, ove necessario per le esigenze
derivanti dall'attività dell'Osservatorio, può provvedere:
- a costituire appositi
gruppi di lavoro ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera f, della legge
9.5.1989 n. 168;
- ad affidare ad enti
e società specializzate, ai sensi della vigente normativa, lo svolgimento
di ricerche e studi, ove non possa provvedere al riguardo con le proprie
strutture.
Il presente decreto
sarà inviato ai competenti organi di controllo.
Roma, 22 febbraio 1996
|