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Articolo 2
(Programmazione
e informazione)
... omissis
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1. Entro
il 28 febbraio di ogni anno il Ministro sentito l’Osservatorio, definisce
e aggiorna, con proprio decreto:
a) criteri
di riferimento, utilizzabili dalle università, per l’attivazione di forme
diversificate di iscrizione e di frequenza degli studenti, a tempo pieno
e a tempo parziale, in relazione a tutte le tipologie dei corsi universitari;
b) le
procedure e i parametri standard per la determinazione della disponibilità
di posti per studenti da parte delle università ove si svolgono corsi universitari
ad accesso limitato, nonché delle condizioni di offerta formativa ottimale
nelle università.
2. Entro il
31 gennaio di ogni anno l’Osservatorio, nell’ambito delle attività di cui
alla legge 24 dicembre 1993, n.537, articolo 5, comma 23, redige e aggiorna
un rapporto sullo stato delle università italiane in relazione alle dotazioni
di strutture, attrezzature e personale universitario, nonché alle provvidenze
e ai servizi offerti agli studenti.
... omissis ...
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