VISTA la legge
9 maggio 1989 n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università
e della
ricerca scientifica
e tecnologica;
VISTA la legge
24 dicembre 1993, n. 537, la quale, all'articolo 5 prevede, previo
parere delle
Commissioni parlamentari,
l'istituzione di un Osservatorio permanente per la valutazione dei risultati
relativi all'efficienza
e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione,
nonché per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio
del sistema universitario, anche ai fini della successiva
assegnazione delle
risorse;
VISTO il decreto
MU.R.S.T. del 22 febbraio 1996, relativo
alla istituzione dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario;
VISTA la legge
23 dicembre 1996, n.662, che all'articolo 1, comma 88, prevede disposizioni
per il
funzionamento e il
finanziamento dell'Osservatorio;
CONSIDERATO che successive
norme legislative, regolamenti e decreti hanno attribuito
all'Osservatorio stesso
ulteriori compiti rispetto a quelli indicati dall'articolo 2 del predetto
decreto e che pertanto appare opportuno ridefinire i compiti dell'Osservatorio
ed ampliarne la composizione, anche con riferimento alla puntualizzazione
della più generale attività di valutazione dei risultati
relativi all'efficienza e alla produttività delle attività
di ricerca e formazione;
RITENUTA pertanto la
necessità di adottare un nuovo provvedimento in sostituzione del
predetto
decreto 22 febbraio
1996;
SENTITE le competenti
Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
D E C R E T A
Art. 1
1. All'Osservatorio
per la valutazione del sistema universitario, già istituito presso
il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 sono attribuite
le finalità di:
a) valutare i risultati
relativi alla produttività, all'efficienza, all'efficacia ed alla
qualità delle attività di ricerca e di formazione;
b) verificare i programmi
di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario.
Art. 2
1. Per le finalità
di cui all'articolo 1 l'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) predispone studi
e documentazioni per la formulazione da parte del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica del rapporto triennale sullo
stato dell'istruzione universitaria, previsto dall'articolo 2, comma 1,
lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, del rapporto triennale
sull'attuazione del
diritto agli studi universitari, previsto dall'articolo 5 della legge 2
dicembre 1991, n. 390, tenuto conto dei dati trasmessi dalle Regioni e
dalle università, nonché la documentazione e le proposte
tecniche utili alla definizione dei criteri di riparto della quota di riequilibrio
del fondo per il finanziamento ordinario delle università;
b) nell'ambito della
valutazione generale del sistema universitario:
1.presenta
una relazione annuale sulla valutazione del sistema universitario elaborata
sulla base
delle relazioni predisposte dai nuclei di valutazione di ciascuna università
e tenuto conto degli
elementi raccolti dall'Osservatorio;
2.fornisce
al Ministro valutazioni sulle università, su singole strutture didattiche
e sul sistema
universitario con particolare riferimento alla gestione amministrativa,
alla didattica, alla ricerca e
agli interventi per il diritto allo studio, anche sulla base di relazioni
predisposte dai nuclei di
valutazione delle università;
3.promuove
e diffonde la cultura della valutazione e dell'autovalutazione;
4.fornisce
al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
il supporto
necessario per l'attività di monitoraggio;
c) nell'ambito della
programmazione del sistema universitario:
1.predispone le relazioni tecniche sulle proposte presentate nell'ambito
del procedimento di
programmazione;
2.predispone ogni anno un rapporto sullo stato di attuazione della programmazione;
3.predispone alla fine di ogni triennio un rapporto sui risultati della
programmazione.
d) nell'ambito del
procedimento di istituzione e di autorizzazione al rilascio di titoli aventi
valore legale di nuove università statali e non statali:
1.predispone
i criteri e la metodologia per verificare l'effettiva disponibilità
delle dotazioni
didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, di personale
docente e
tecnico-amministrativo delle iniziative proposte;
2.predispone
la relazione tecnica per ciascuna proposta.
e) nell'ambito del
procedimento di decongestionamento e di separazione organica degli atenei,
effettua la valutazione tecnica dei progetti di decongestionamento presentati
dagli atenei;
f) nell'ambito della
regolamentazione degli accessi ai corsi di studi universitari:
1.esprime
parere sui decreti ministeriali che determinano i criteri di riferimento
per l'attivazione di
forme diversificate di iscrizione e di frequenza degli studenti, le procedure
e i parametri standard
per la determinazione della disponibilità di posti per studenti
per i corsi universitari ad accesso
limitato, nonché delle condizioni di offerta formativa ottimale
nelle università;
2.predispone
un rapporto sullo stato delle università italiane in relazione alle
dotazioni di
strutture, attrezzature e personale universitario, nonché alle provvidenze
e ai servizi offerti agli
studenti.
Art. 3
1. Oltre agli specifici
adempimenti previsti dall'articolo 2, il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica può richiedere all'Osservatorio
di svolgere valutazioni di specifiche attività o iniziative riguardanti
il sistema universitario o singoli atenei, definendone di volta in volta
gli obiettivi e i compiti.
2. L'attività
dell'Osservatorio è definita da un programma annuale predisposto
entro il 30 ottobre di ciascun anno e approvato dal Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. L'Osservatorio presenta
annualmente al Ministro ed alle competenti commissioni parlamentari una
relazione sull'attività svolta.
Art.4
1. Le Università
e gli Istituti universitari collaborano con l'Osservatorio per lo svolgimento
delle attività previste nel presente decreto fornendo tutti i dati
e le informazioni autonomamente richiesti
dall'Osservatorio
medesimo.
Art. 5
1. Le valutazioni e
le verifiche di cui agli articoli 1 e 2 sono effettuate sulla base di procedure
e di
standard quantitativi
e qualitativi definiti dall'Osservatorio che può acquisire al riguardo
pareri e proposte della Conferenza permanente dei rettori e del Consiglio
universitario nazionale.
2. Per rendere l'attività
di cui al comma 1 funzionale alle esigenze di migliore conoscenza del sistema
universitario, le
procedure e gli standard verranno definiti con periodicità pluriennale,
di regola triennale, con il medesimo iter.
Art. 6
1. L'Osservatorio è
composto da 7 membri, nominati con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, due dei quali su una rosa di
cinque nomi designata dal Consiglio universitario nazionale, scelti, anche
in ambito non accademico, tra studiosi di comprovata qualificazione ed
esperienza nel campo della valutazione di sistemi formativi o della ricerca.
Il predetto decreto individua anche il presidente dell'Osservatorio.
2. I componenti dell'Osservatorio
non possono ricoprire l'incarico di rettore di Università o di Direttore
di Istituti universitari o membro del Consiglio Universitario Nazionale,
restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.
3. Ai componenti dell'Osservatorio
è attribuito un compenso annuale ed un gettone di presenza per ogni
seduta da determinare ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge del
23 dicembre 1996, n.662.
Art. 7
1. L'Osservatorio si
avvale di una segreteria tecnica e amministrativa, che assicura il supporto
necessario, composta
da personale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, da personale comandato da altre amministrazioni pubbliche
e da esperti nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 23
dicembre 1996, n.662.
2. Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'Osservatorio,
e per motivate esigenze derivanti dalle attività del medesimo, alle
quali l'Osservatorio non provvede direttamente o con le proprie strutture,
può:
a) costituire appositi
gruppi di lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre
1996, n.662;
b) affidare ad enti
e società specializzate lo svolgimento di ricerche e studi
ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il presente decreto
sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato
sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, 5 maggio 1999
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