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Art. 3
Valutazione dei requisiti di idoneità
1. La valutazione
dei requisiti, di cui all’articolo 2, è effettuata dal nucleo di
valutazione interna al
momento dell’istituzione,
nonchè con periodicità costante fissata dagli organi di governo
dell'ateneo.
2. I rettori delle
università inviano al Ministero, per la trasmissione all’Osservatorio
per la valutazione del sistema universitario, una relazione annuale del
nucleo di valutazione interna sui risultati dell’attività di valutazione
accompagnata dalle osservazioni del senato accademico alla relazione stessa.
Tali relazioni sono considerate anche ai fini dell'emanazione dei decreti
di cui all’articolo 4, comma 3, secondo periodo della legge 3 luglio 1998,
n. 210, nonché ai fini dell’eventuale disattivazione del corso di
dottorato in caso di mancanza dei requisiti di idoneità.
3. L’Osservatorio
redige, anche sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione, una
relazione annuale sullo stato della didattica nei corsi di dottorato e
sulle procedure di valutazione adottate dall’università.
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