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Art. 13
Al termine dei primi
tre bienni accademici di attività dell'Università degli studi
dell'Insubria l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario
provvederà ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti,
anche sulla base dei rapporti annuali del Nucleo di valutazione interna
dell'Università previsto dall'art. 5, comma 22, della legge 24/12/1993,
n. 537.
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