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Art.12
Al termine dei tre
bienni accademici di attività dell'Università degli studi
del Sannio l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario
provvederà ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti,
anche sulla base dei rapporti annuali del Nucleo di valutazione interna
delle Università, previsto dall'art. 5, comma 22, della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
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