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Art. 4
L'Osservatorio
per la valutazione del sistema universitario svolgerà attività
di monitoraggio sulle fasi di realizzazione degli interventi previsti nel
presente decreto.
Al termine del secondo,
quarto e sesto anno accademico di attività delle iniziative previste
nel presente decreto, l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario
provvederà ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti,
anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interna
dell'Università, previsto dall'art. 5, comma 33, della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
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