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Capo I - Disposizioni in materia
di spesa
... omissis
...
Articolo 5.
Università.
1. A decorrere
dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato
alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
denominati:
a) fondo per il finanziamento
ordinario delle università relativo alla quota a carico del bilancio statale
delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università,
ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente,
per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca
scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca
di interesse nazionale di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività
previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;
b) fondo per l'edilizia
universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla
quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti
per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche,
ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel
rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'articolo
7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) fondo per la programmazione
dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento
di nuove iniziative didattiche.
2. Al fondo
per il finanziamento ordinario delle università sono altresì attribuite
le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, relative
al personale delle università, le disponibilità finanziarie per la completa
applicazione dei contratti in itinere con il personale non docente, nonché
le disponibilità finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione
del personale docente.
3. Nel fondo
per il finanziamento ordinario delle università sono comprese una quota
base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma
dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato
per ciascuna università nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio,
da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio
universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori, relativi
a standard dei costi di produzione per studente e agli obiettivi di qualificazione
della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e
strutturali.
4. Il fondo
per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche
è ripartito in relazione alle necessità di riequilibrio delle disponibilità
edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di ricerca di rilevante
interesse nazionale.
5. Il fondo
per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario è ripartito
in conformità ai piani di sviluppo.
6. Le università
possono, altresì, stipulare con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle
risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la gestione del complesso
delle attività ovvero di iniziative e attività specifiche.
7. Salvo quanto
previsto al comma 2, il fondo per il finanziamento ordinario delle università
è determinato, per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti
nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica per l'anno medesimo, per le finalità di cui al
comma 1, lettera a).
8. A partire
dal 1995, la quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle
università sarà progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello
stesso fondo sarà aumentata almeno di pari importo. La quota di riequilibrio
concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformità
ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio è finalizzato
anche alla riduzione dei differenziali nei costi standard di produzione
nelle diverse aree disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate
tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificità e degli
standard europei.
9. Le funzioni
del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari
e dei ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia
di concorsi, nonché le norme vigenti in materia di stato giuridico, sono
attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme
stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti
in materia di pubblicità.
10. L'organico
di ateneo è costituito dai posti di personale di ruolo, docente e ricercatore,
già assegnati, da quelli recati in aumento nel piano di sviluppo delle
università per il triennio 1991-1993, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
256 del 31 ottobre 1991, dai posti di ruolo di personale non docente già
assegnati alla data del 31 agosto 1993, nonché dal 50 per cento di quelli
previsti nel predetto piano di sviluppo 1991-1993. Le assunzioni, sino
al completamento degli organici, sono effettuate compatibilmente con gli
stanziamenti progressivamente assegnati alle università, sulla base di
criteri finalizzati al riequilibrio del sistema universitario e al decongestionamento
dei mega atenei.
11. Gli organici
nazionali del personale docente e non docente delle università sono costituiti
dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli atenei.
12. Le modifiche
degli organici sono deliberate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti.
Non sono consentite modifiche comportanti oneri aggiuntivi rispetto alla
spesa complessiva per gli organici definiti al comma 10.
13. A partire
dall'anno accademico 1994-1995, gli studenti universitari contribuiscono
alla copertura dei costi dei servizi universitari delle sedi centrali e
di quelle decentrate attraverso il pagamento, a favore delle università,
della tassa di iscrizione e dei contributi universitari. Dalla stessa data
sono abolite le tasse, sovrattasse ed altre contribuzioni studentesche
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Le singole
università fissano le tasse di iscrizione in base al reddito, alle condizioni
effettive del nucleo familiare ed al merito degli studenti. Per l'esercizio
1994-1995, la tassa minima è fissata in lire 300.000, quella massima, per
la fascia di reddito superiore, non può superare il triplo della minima.
15. Il 20 per
cento degli introiti derivanti dalle tasse di cui al comma 14 è riservato
alle regioni le quali, in base a convenzioni da stipularsi con le singole
università, stabiliscono gli obiettivi di utilizzo. Le università possono
inoltre stabilire contributi, d'importo variabile secondo le fasce di reddito
di cui al comma 14, finalizzati al miglioramento della didattica e, per
almeno il 50 per cento del loro ammontare, dei servizi di cui alla legge
2 dicembre 1991, n. 390. L'ammontare dei contributi e delle tasse non può
superare il quadruplo della tassa minima.
16. Le università
stabiliscono inoltre per gli studenti capaci e meritevoli o privi di mezzi,
criteri per l'esonero totale o parziale dalle tasse e dai contributi universitari.
17. Sono mantenute
per l'anno accademico 1993-1994 le quote di compartecipazione del 15 per
cento su tutte le tasse ed il contributo suppletivo di cui agli articoli
2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
18. I criteri
generali per la determinazione del merito, dei limiti di reddito e delle
condizioni effettive del nucleo familiare di cui ai commi 14 e 15 sono
stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto
dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390.
19. L'importo
della tassa minima di cui al comma 14 per gli anni accademici successivi
all'anno accademico 1994-1995 è aumentato sulla base del tasso di inflazione
programmato, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica.
20. A decorrere
dall'anno accademico 1994-1995 sono abrogate le vigenti disposizioni in
materia di esonero da tasse e contributi universitari. Sono esonerati dalla
tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti beneficiari
delle borse di studio e dei prestiti d'onore. I criteri di cui al comma
16 sono stabiliti dalle università sulla base dei principi di uniformità
definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto
dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonché sulla base
delle convenzioni e degli accordi internazionali già sottoscritti con Paesi
terzi. L'individuazione delle condizioni economiche va effettuata tenendo
conto anche della situazione patrimoniale del nucleo familiare. In sede
di prima applicazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390, il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4 della citata
legge può essere emanato anche nelle more della costituzione della Consulta
nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 6
della medesima legge.
21. I provvedimenti
di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università
non sono soggetti a controlli preventivi di legittimità della Corte dei
conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di cui all'articolo
7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è esercitato ai soli fini
della Relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo
di regolarità contabile e sui singoli atti della gestione. All'uopo le
università trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati
della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei revisori
dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e comunque
non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si
riferiscono.
22.
Nelle università, ove gi non esistano, sono istituiti nuclei di valutazione
interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei
costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la
produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed
il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri
di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali
di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.
23.
La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio
universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la
valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle
attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di
sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della
successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione è effettuata dall'osservatorio
permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo
12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari. La relazione è altresì trasmessa
ai Comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'articolo
17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
24. L'organico
di ciascuno degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano è costituito
dai posti del personale di ricerca già assegnati, nonché dai posti di ruolo
di personale tecnico ed amministrativo in servizio alla data del 31 agosto
1993, ivi compresi quelli per i quali a tale data siano stati pubblicati
i bandi o iniziate le procedure di concorso. In vista della riorganizzazione
degli Osservatori astronomici e astrofisici in un unico ente denominato
Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica, l'organico nazionale è
costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli osservatori,
dai posti di cui all'articolo 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed
agli articoli 11, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1982, n. 163, non ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti
alla data di entrata in vigore della presente legge. Analogamente, in vista
del riordinamento dell'Osservatorio vesuviano nell'ente denominato Istituto
nazionale di vulcanologia, rimangono assegnati all'Osservatorio vesuviano
i posti della dotazione organica e i posti assegnati ai sensi dell'articolo
30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e quelli di cui agli articoli 30,
33 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.
25. Le dotazioni organiche
delle istituzioni e degli enti di ricerca sono costituite dai posti coperti
al 31 agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati banditi concorsi
o iniziate procedure entro il 31 agosto 1993, nonché dai posti previsti
in conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante organiche
svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'articolo 13
dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.
26. Per il triennio
1994-1996 le istituzioni e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni
entro il limite massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti non
coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti per ciascun
anno.
27. Sono fatti
salvi i contratti previsti dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975,
n. 70, e successive modificazioni, e dall'articolo 23 dell'accordo sindacale
reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresì, i contratti a tempo determinato
presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti
da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali, nonché quelli
derivanti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519.
28. Le modalità
di applicazione all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA) dei commi 25, 26 e 27 saranno definite con decreto interministeriale
emanato di intesa fra il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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