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TITOLO I - ISTITUZIONE E FUNZIONI DEL MINISTERO
Art. 1
(Istituzione)
1. E' istituito il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministero", con il compito
di promuovere, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la ricerca
scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo delle università
e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario, di seguito
compresi nella denominazione "università".
2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", a tal fine, dà
attuazione all'indirizzo ed al coordinamento nei confronti delle università
e degli enti di ricerca, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti
dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge e dalle disposizioni
di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 2
(Funzioni)
1. Il Ministro:
a) elabora ogni tre anni il piano di sviluppo dell'università
in base alle vigenti disposizioni e presenta al Parlamento, ogni triennio,
un rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria, formulato sulla
base delle relazioni delle università, sentiti il Consiglio universitario
nazionale (CUN) e la Conferenza permanente dei rettori delle università
italiane;
b) propone ed adotta nei casi previsti dalla legge gli atti di programmazione
annuale e pluriennale, generale, settoriale e speciale della ricerca scientifica
e tecnologica e promuove la realizzazione di programmi e progetti finalizzati
di interesse generale, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della
tecnologica (CNST), di cui all'articolo 11;
c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio
del ministero destinati alle università sulla base di criteri oggettivi
definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo
delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei
rettori delle universita' italiane, e gli enti di ricerca sentito il CNST,
nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore;
d) presenta al Parlamento, ogni tre anni, la relazione sullo stato
della ricerca scientifica e tecnologica, elaborata sulla base delle relazioni
delle singole università e degli enti di ricerca, anche vigilati
da altre amministrazioni tenuto conto dei dati dell'Anagrafe nazionale
delle ricerche, di cui agli articoli 63 e 64 del decreto del presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
e) coordina le attività connesse alla partecipazione italiana
a programmi di istruzione universitaria e ricerca scientifica e tecnologica
comunitari ed internazionali, sentito il CNST nonché la rappresentanza
italiana in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica
e tecnologica nelle sedi internazionali, d'intesa con il Ministro degli
affari esteri e, in quelle comunitarie, anche con il Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie. Gli accordi internazionali in materia di istruzione
universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica, che riguardano le
amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici di
ricerca per programmi di rilevanza nazionale e internazionale, sono stipulati,
fatti salvi i principi di autonomia di cui al titolo II, previa intesa
con il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
f) propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scientifica
e tecnologica nel settore privato, sentito il CNST;
g) coordina le funzioni relative alla Anagrafe nazionale delle ricerche;
h) assicura, con il Ministro della pubblica istruzione, il coordinamento
fra l'istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione universitaria
e gli altri gradi di istruzione in Italia e nei rapporti comunitari, collabora
alle iniziative di aggiornamento del personale della scuola, ai sensi dell'articolo
4, e favorisce la ricerca in campo educativo.
2. Al Ministro e al Ministero sono trasferite le funzioni in
materia di istruzione universitaria, ivi comprese quelle relative ai ruoli
organici del personale ad esse addetto, nonché quelle in materia
di ricerca scientifica e tecnologica, attribuite
a) al Presidente e alla presidenza del Consiglio dei ministri;
b) al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica;
c) al Ministro e al Ministero della pubblica istruzione.
3. La relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica,
di cui al comma 1, lettera d), è corredata da un programma pluriennale
di sviluppo della ricerca, elaborato sulla base delle indicazioni espresse
dal CNST e degli indirizzi formulati in materia dal CIPE. A tal fine il
Ministro può avvalersi delle strutture del consiglio nazionale delle
ricerche (CNR). Le relazioni delle singole università e di ciascun
ente di ricerca, previste al comma 1, lettere a) e d), sono trasmesse rispettivamente
dal rettore e dal presidente al Ministro sei mesi prima dell'inizio di
ciascun triennio.
Art. 3
(Programmazione e coordinamento della ricerca)
1. Il Ministro è membro permanente del CIPE, del Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI)
e del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).
2. Il CIPE, su proposta del Ministro:
a) indica le linee generali ed i criteri per la elaborazione della
programmazione pluriennale degli interventi dello Stato destinati allo
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica di interesse nazionale,
anche in sede internazionale;
b) adotta deliberazioni per la coordinata utilizzazione delle risorse
finanziarie destinate alla ricerca scientifica e tecnologica assegnate
dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato alle diverse amministrazioni
o direttamente agli enti e istituzioni di ricerca ad esse afferenti;
c) indica le linee generali per la definizione dei programmi coordinati
di ricerca di cui al comma 3.
3. Il Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato,
con le università e con gli enti interessati, definisce, sentito
il CNST, iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata
attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali
sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, i
tempi di attuazione, il reperimento delle risorse finanziarie e le modalità
di finanziamento.
4. Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi,
alla loro applicazione, nonché agli strumenti amministrativi e contabili
sono fissate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro,
anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli
enti pubblici.
Art. 4
(Coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi
di istruzione)
1. Il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, nelle materie di rispettiva
competenza che importino problematiche interessanti i due settori di istruzione,
attuano ogni opportuna forma di intesa e di collaborazione, al fine di
realizzare un idoneo coordinamento tra l'istruzione universitaria e l'istruzione
di ogni altro ordine e grado.
2. In particolare il Ministro della pubblica istruzione sente
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
a) sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale
ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate
in collaborazione con le università ed eventualmente con gli Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE),
i cui oneri fanno carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione;
b) sulle iniziative per la revisione dei programmi della scuola secondaria
superiore ai fini della prosecuzione della formazione in ambito universitario.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica sente il Ministro della pubblica istruzione per tutti i problemi
inerenti alla formazione, anche sotto l'aspetto pedagogico, di coloro che
seguono corsi di studio universitari che prevedono sbocchi nell'insegnamento
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per il rilascio dei
relativi titoli di studio.
4. Il Ministro favorisce, anche mediante lo stanziamento di appositi
fondi, le iniziative delle università rivolte, nei diversi ambiti
disciplinari ed eventualmente anche d'intesa con gli IRRSAE, alla preparazione
all'insegnamento, allo sviluppo della ricerca ed alla sperimentazione di
metodologie e tecnologie didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
Favorisce altresì iniziative assunte dalle università, d'intesa
con organismi dell'amministrazione scolastica, per promuovere l'interscambio
culturale tra università e scuola.
5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente
articolo i Ministri si avvalgono di una commissione di esperti composta
da:
a) tre membri designati dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione (CNPI):
b) tre membri designati dal CUN;
c) due membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro (CNEL), in rappresentanza delle forze imprenditoriali e di
quelle di lavoro;
d) un rappresentante designato dal CNST;
e) un rappresentante degli IRRSAE designato dalla Conferenza
dei presidenti;
f) tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;
g) tre esperti designati dal Ministro, con esperienza in campo
formativo.
6. Le disposizioni attuative del comma 5 sono dettate con decreto
interministeriale.
Art. 5
(Denominazioni)
1. In tutti gli atti riguardanti le funzioni trasferite al Ministero
le parole: "Ministro incaricato della ricerca scientifica e tecnologica",
"Ministero della ricerca scientifica", "Ministro per il coordinamento della
ricerca scientifica e tecnologica", "Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica" o consimili, "Presidenza
o presidente del Consiglio dei Ministri" e "Ministero o Ministro della
pubblica istruzione" sono sostituite con le altre: "Ministero o Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".
TITOLO II - AUTONOMIA DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ENTI DI RICERCA
Art. 6
(Autonomia delle università)
1. Le università sono dotate di personalità giuridica
e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica,
scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti
autonomi con propri statuti e regolamenti.
2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo
33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono
disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente
da norme legislative che vi operino espresso riferimento. E' esclusa l'applicabilità
di disposizioni emanate con circolare.
3. Le università svolgono attività didattica e
organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di
insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina
relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi
principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso
scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono
e disciplinano i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento,
di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.
4. Le università sono sedi primarie della ricerca scientifica
e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali,
nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori
nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I
singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico,
nonché le strutture di ricerca:
a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai
sensi dell'articolo 65 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio
1980, n. 382;
b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni
dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali,
nel rispetto delle relative normative.
5. Le università, in osservanza delle norme di cui ai
commi precedenti, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento
delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto
concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.
6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura
sono emanati con decreto del rettore nel rispetto dei principi e delle
procedure stabiliti dallo statuto.
7. L'autonomia finanziaria e contabile delle università
si esercita ai sensi dell'articolo 7.
8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al
presente articolo stabilisce termini e limiti dell'autonomia delle università,
quanto all'assunzione e alla gestione del personale non docente.
9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli
organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei competenti.
Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta
giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma
della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati
dal rettore.
10. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto,
rinviare gli statuti e i regolamenti all'università, indicando le
norme illeggitime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti
dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità
con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti,
ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza
assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato
dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di
legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta,
le norme contestate non possono essere emante.
11. Gli statuti delle università sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale del Ministero.
Art. 7
(Autonomia finanziaria e contabile delle università)
1. Le entrate delle università sono costituite da:
a) trasferimenti dello Stato;
b) contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente;
c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari,
proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio,
atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.
2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università
e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti
in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero relativi:
a) alle spese per il personale dovute in base a disposizioni
di carattere generale;
b) ai contributi per il funzionamento, ivi comprese le spese
per investimento e per l'edilizia universitaria;
c) ai contributi per la ricerca scientifica universitaria.
3. Le somme non impegnate da ciascuna università nel corso
dell'esercizio finanziario vanno ad incrementare le disponibilità
dell'esercizio successivo, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti
nelle lettere a), b) e c) del comma 2.
4. Gli statuti indicano le strutture didattiche, di ricerca e
di servizio alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa.
5. Le università possono contrarre mutui esclusivamente
per le spese di investimento. In tale caso il relativo onere complessivo
di ammortamento annuo non può comunque superare il 15 per cento
dei finanziamenti a ciascuna università trasferiti ai sensi della
lettera b) del comma 2.
6. Per consentire l'analisi della spesa finale e il consolidamento
dei conti del settore pubblico allargato il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, emanato
di concerto con il Ministro del tesoro, fissa i criteri per la omogenea
redazione dei conti consuntivi delle università.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le università possono adottare un regolamento di ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga
alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici,
ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
8. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative
procedure amministrative e finanziarie e le connesse reponsabilità,
in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione
della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo
anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì
le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza
e sui risultati di gestione complessiva dell'università, nonché
dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio.
9. Il regolamento è emanato con decreto del rettore, previa
deliberazione del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico,
le facoltà e i dipartimenti ed è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale del Ministero. Il controllo del Ministero è esercitato
nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della
Corte dei conti esclusivamente i provvedimenti di nomina, promozione e
cessazione dal servizio del personale. Tali provvedimenti sono immediatamente
esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione
del visto da parte della Corte dei conti. Dalla stessa data la gestione
finanziaria delle università è soggetta, sulla base di consuntivi
annuali, al controllo successivo della Corte stessa. La Corte dei conti
riferisce al Parlamento con un'unica relazione annuale.
11. Fino alla emanazione del regolamento di cui al comma 7, per
ciascuna università continuano ad applicarsi le norme ed i regolamenti
vigenti in materia. Per ciascuna università, con l'emanazione del
regolamento di ateneo, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative
e regolamentari con lo stesso incompatibili.
Art. 8
(Autonomia degli enti di ricerca)
1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisca nucleare (INFN), gli Osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti e istituzioni
pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia
scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo
33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle
loro finalità istituzionali, con propri regolamenti.
2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma
1 sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto
viene adottato sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro, il quale avrà preventivamente acquisito il parere
del CNST, parere che dovrà essere espresso, a pena di decadenza,
entro sessanta giorni dalla richiesta. In prima applicazione, il decreto
è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Gli enti di cui al presente articolo:
a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto
dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà
di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive
funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;
b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati
anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano
alla elaborazione, al coordinamento ed alla elaborazione, al coordinamento
ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali;
c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento
delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi
aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;
d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai
sensi del comma 5.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto
dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione
dei principi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi
al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito.
I controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme
di cui all'articolo 6, commi 9 e 10; il controllo di merito è esercitato
nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio
di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono
approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
5. Agli enti cui al presente articolo si estendono, in quanto
compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia
finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo
7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di ciascuno
degli enti di ricerca è emanato secondo le procedure previste dalle
rispettive normative ed è sottoposto al controllo del Ministro nelle
forme di cui al comma 4.
Art. 9
(Stato giuridico del personale degli Enti di ricerca)
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività
del personale dependente delle istituzioni e degli enti di cui all'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono
regolati in conformità ai principi di cui al comma 2, da un contratto
di durata triennale stipulato mediante accordo tra la delegazione di parte
pubblica e la delegazione di parte sindacale indicate nel citato articolo
7 e reso esecutivo con decreto del presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con i Ministri vigilanti e con i Ministri per la funzione pubblica,
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e
della previdenza sociale.
2. Il personale degli enti di ricerca sarà articolato
in più livelli professionali con dotazioni organiche in relazione
alle esigenze di ciascun ente. Per il medesimo personale il reclutamento
ai diversi livelli sarà regolato mediante concorsi nazionali aperti
anche all'esterno, con commissioni giudicatrici composte da esperti di
riconosciuta competenza, scelti anche al di fuori dell'ente interessato.
Per la progressione ai livelli superiori si attueranno procedure concorsuali
o, comunque, criteri generali sull'accertamento del merito e della professionalità.
Saranno definite le modalità generali per l'inquadramento del personale
in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. E' abrogata ogni contraria dispozione.
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO
Art. 10
(Organi collegiali - CUN)
1. Il CUN e i relativi comitati consultivi, il Consiglio nazionale
geofisico ed il Consiglio per le ricerche astronomiche sono organi del
Ministero e continuano a svolgere le competenze previste dalla normativa
vigente sino alla entrata in vigore delle norme di attuazione dei principi
dell'autonomia universitaria e degli enti di ricerca.
Tali norme definiranno la composizione e le competenze del CUN, affinché
esso possa, quale organo elettivo di rappresentanza universitaria, concorrere
al coordinamento delle sedi, alla qualificazione ed aggiornamento degli
ordinamenti didattici, all'incentivazione della ricerca universitaria e
allo sviluppo equilibrato e programmato delle università. Con tali
norme saranno, altresì, compiutamente precisate le funzioni della
Conferenza permanente dei rettori delle univesità italiane.
Art. 11
(Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia)
1. E' istituito presso il Ministero il Consiglio nazionale della
scienza e della tecnologia (CNST), organo di alta consulenza del Ministro
e del Consiglio dei ministri, nel quale la comunità' scientifica
concorre alla definizione degli indirizzi e delle linee generali della
ricerca scientifica e tecnologica.
2. In particolare il CNST, ferma restando la competenza degli
altri organi collegiali del Ministero e del CNR, dà pareri e formula
proposte in ordine:
a) alla relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);
b) agli atti di programmazione annuale o pluriennale, generale,
settoriale e speciale della ricerca scientifica e tecnologica, alle priorità
da adottarsi nella loro attuazione, alle relative risorse nonché
alla partecipazione italiana a programmi internazionali di ricerca di cui
rispettivamente all'articolo 2, comma 1, lettere b) ed e);
c) alle linee di sviluppo dei diversi settori scientifici e tecnologici
in relazione agli obiettivi da conseguire, anche in funzione delle loro
possibili ricadute;
d) alle proposte del Ministro al CIPE di cui all'articolo 3,
comma 2;
e) ad ogni altra questione ad esso sottoposta.
3. Il CNST ha una durata di quattro anni; è presieduto
dal Ministro ed è composto da:
a) due membri eletti per ciascuna delle grandi aree scientifico-disciplinari
individuate con il decreto di cui al comma 6, in modo da assicurare comunque
una equilibrata rappresentanza delle diverse componenti di cui allo stesso
comma 6, lettera a);
b) dodici membri di elevata qualificazione ed esperienza scientifica
scelti dal Ministro nell'ambito della ricerca universitaria, di quella
pubblica e privata, sentite le competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi della legge 24 gennaio
1978, n. 14;
c) il Presidente del CNR; il Presidente dell'INFN; il Presidente
dell'Agenzia spaziale italiana (ASI); un rappresentante designato dal CUN;
un rappresentante designato dalla Conferenza permanente dei rettori; un
rappresentante designato dal Consiglio per le ricerche astronomiche; il
Presidente o, in sua assenza, un altro membro dell'Accademia nazionale
dei Lincei.
4. I membri del CNST sono nominati con decreto del Ministro.
I membri di cui al comma 3, lettere a) e b), non possono essere immediatamente
rieletti o confermati, né possono appartenere contemporaneamente
al CUN, ai suoi comitati consultivi ovvero ai comitati nazionali di consulenza
del CNR.
5. Il CNST si avvale di supporti tecnici ed organizzativi; a
questo fine è istituito un apposito ufficio di segreteria tecnico-organizzativa
presso il Ministero. Il CNST si può avvalere della collaborazione
e del contributo di competenza degli organismi preposti alla ricerca scientifica
e tecnologica dell'università e degli enti pubblici di ricerca,
in particolare del CNR.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro, sono individuate le grandi aree scientifico-disciplinari,
in numero non superiore a dodici, tenuto conto delle classificazioni internazionali,
sentiti i comitati consultivi del CUN, previsti dall'articolo 67 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riuniti in apposita
assemblea, l'assemblea plenaria dei comitati nazionali di consulenza del
CNR, ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 283, modificata dalla legge
8 luglio 1986, n. 360, nonché il CNST costituito ai sensi del comma
7. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di elezione
dei membri di cui al comma 3, lettera a), l'organizzazione ed il funzionamento
del CNST, in osservanza dei seguenti criteri:
a) per ciascuna area scientifico-disciplinare l'elettorato attivo
e passivo è conferito ai professori, agli assistenti del ruolo ad
esaurimento ed ai ricercatori universitari nonché ai ricercatori
degli enti pubblici di ricerca operanti nelle discipline comprese nell'area
stessa;
b) le deliberazioni del Consiglio sono adottate in conformità
ai principi che regolano l'attività degli organi collegiali pubblici;
c) alle deliberazioni e ai resoconti delle riunioni del Consiglio è
assicurata un'adeguata pubblicità;
d) il Consiglio può svolgere audizioni e far intervenire alle
proprie riunioni, senza dirititto di voto, esperti esterni;
e) il Consiglio adotta un proprio regolamento interno.
7. Nella prima applicazione della presente legge il CNST ha una
durata di due anni e la componente elettiva di cui al comma 3, lettera
a), è costituita da un membro eletto da ciascuno dei comitati consultivi
del CUN e dei comitati nazionali di consulenza del CNR. Ai membri nominati
ai sensi del presente comma non si applica il disposto di cui al comma
4, secondo periodo.
Art. 12
(Organizzazione)
1. L'organizzazione del Ministero è articolata in dipartimenti
e servizi. I dipartimenti, in numero di quattro, esercitano le funzioni
del Ministero previste dall'articolo 2. I servizi, in numero di sei, esercitano
funzioni di supporto al complesso delle competenze dei dipartimenti.
2. I dipartimenti sono strutture organizzative di pari livello
preposte a settori omogenei, individuabili nelle seguenti aree: programmazione
e coordinamento generale; istruzione universitaria; ricerca scientifica;
ricerca applicata; ricerca finalizzata; relazioni internazionali; affari
giuridici e legislativi.
3. I servizi sono strutture distinte dai dipartimenti, preposte,
tra gli altri, ai seguenti settori: studi e documentazione; Anagrafe nazionale
delle ricerche; supporto agli organi collegiali; vigilanza sugli enti;
personale del Ministero; verifica della funzionalità dell'organizzazione;
servizi di supporto tecnico e amministrativo; stampa e relazioni esterne.
4. L'istituzione dei dipartimenti e dei servizi, la distribuzione
tra essi dei posti di funzione dirigenziale nonchè le successive
modificazioni della organizzazione del Ministero sono disposte con regolamento,
nel rispetto delle norme di cui ai commi precedenti e dei seguenti criteri:
a) l'individuazione dei dipartimenti è effettuata in rapporto
alla natura delle funzioni;
b) la determinazione delle competenze dei dipartimenti e dei
servizi è rivolta, anche attraverso l'accorpamento di materie e
compiti omogenei, a stabilire una sostanziale equiparazione tra le strutture
dello stesso livello;
c) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi è resa
funzionale alla diversità dei compiti attribuiti;
d) i dipartimenti e i servizi sono strutture aperte alla partecipazione
di esperti esterni all'amministrazione;
e) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma
ad un criterio di flessibilità per corrispondere al mutamento delle
esigenze; si adatta altresì allo svolgimento di compiti anche non
permanenti, al raggiungimento di specifici obiettivi programmatici, nonché
alla progressiva attuazione dei principi di autonomia delle università
e degli enti di ricerca;
f) alle attività conoscitive e istruttorie svolte dai
dipartimenti e dai servizi possono concorrere gruppi di lavoro o commissioni,
istituiti con decreto del Ministro, anche con la partecipazione di esperti
chiamati a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'articolo 13,
comma 5;
g) gli uffici costituiscono le unità operative dei dipartimenti
e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito;
h) ai dipartimenti e ai servizi sono preposti, a tempo determinato,
rispettivamente dirigenti generali di livello C e dirigenti superiori.
La direzione dei dipartimenti e dei servizi, fino al limite di un terzo
del loro numero complessivo, può essere conferita agli esperti di
cui all'articolo 13, comma 4;
i) il coordinamento dell'attività dei dipartimenti e dei
servizi è assicurato dal Dipartimento preposto alla programmazione
e al coordinamento generale. I relativi atti di programmazione sono emanati
con decreto del Ministro. A tal fine, il direttore del Dipartimento coadiuva
direttamente il Ministro nell'attività volta ad assicurare il coordinamento
e la continuità delle funzioni dell'Amministrazione e, in attuazione
degli indirizzi e delle direttive del Ministro, convoca periodiche conferenze
dei responsabili, assicurando i relativi compiti di segreteria;
l) le conferenze di cui alla lettera precedente formulano proposte
in materia di organizzazione dei dipartimenti e dei servizi, definendo
i rapporti tra i dipartimenti e tra questi e i servizi, assicurano lo scambio
delle informazioni e delle necessarie documentazioni e verificano i risultati
raggiunti riferendone al Ministro, anche con una relazione annuale.
5. Il regolamento di cui al comma 4 è emanato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Lo
schema di regolamento, corredato del parere del Consiglio di Stato, è
trasmesso alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, affinché esprimano il proprio parere nel termine
di trenta giorni. Decorso tale termine il regolamento può essere
adottato.
6. Con l'entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia
per il Ministero le disposizioni legislative e regolamentari in materia
di organizzazione incompatibili con le norme di cui al presente articolo.
7. Nel rispetto del regolamento di cui al comma 4, uno o più
decreti del Ministro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, provvedono
a definire:
a) l'articolazione in uffici dei dipartimenti e dei servizi determinandone
livelli e competenze;
b) la creazione, nell'ambito dei dipartimenti e dei servizi,
di uffici a carattere transitorio o per il raggiungimento di specifici
obiettivi;
c) la preposizione agli uffici e l'assegnazione del personale.
8. Ogni cinque anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta
a verifica al fine di accertarne la rispondenza alle funzioni e al mutare
delle esigenze. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anche
al fine dell'adozione delle conseguenti modifiche organizzative.
Art. 13.
(Personale)
1. La dotazione organica dei posti dirigenziali del Ministero
e le relative funzioni sono stabilite nella allegata tabella
A.
2. La dotazione organica complessiva del personale appartenente
alle qualifiche funzionali è stabilita in 550 unità; la ripartizione
per ciascuna qualifica è prevista nella allegata tabella
B. Con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro
della funzione pubblica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono individuati
i profili professionali e i relativi contingenti. Con lo stesso decreto,
entro il predetto limite numerico complessivo, possono essere variate,
in relazione a specifiche esigenze di funzionalità del Ministero
e alla disponibilità dei posti, le qualifiche individuate nella
tabella B nonché le dotazioni organiche di ciascuna qualifica in
una percentuale non superiore al 25 per cento di quella stabilita nella
stessa tabella B.
3. La commissione di disciplina è costituita secondo le
norme vigenti.
4. Per i fini di cui all'articolo 12, comma 4, lettera h), e
per sopperire ad ulteriori esigenze organizzative e funzionali, il Ministro
può avvalersi di esperti a tempo pieno e di elevata qualificazione,
fino ad un numero massimo di dieci unità. Tra questi, gli estranei
alle amministrazioni pubbliche sono assunti con contratto di diritto privato
di durata non superiore a un quinquennio, rinnovabile una sola volta. I
dipendenti pubblici cui è conferito l'incarico sono posti in posizione
di fuori ruolo, aspettativa o di comando in relazione ai rispettivi ordinamenti
di provenienza. Il regolamento di cui all'articolo 12, comma 4, disciplina
le modalità di conferimento dell'incarico, la sua durata in relazione
ai contenuti e alla natura delle prestazioni richieste, le obbligazioni
delle parti anche per l'esercizio del diritto di recesso. A tutti i direttori
di dipartimento, ed a coloro che svolgono funzioni equiparate, è
attribuito, per la durata dell'incarico, il trattamento economico determinato
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura non superiore
a quello di professore universitario di prima fascia a tempo pieno. Ai
direttori di servizio, ed a coloro che svolgono funzioni equiparate, è
attribuito, per la durata dell'incarico, il trattamento economico dei dirigenti
superiori. I dipendenti pubblici incaricati della direzione di un dipartimento,
di un servizio o di funzioni equiparate, mantengono il trattamento economico
in godimento, se più favorevole.
5. Per la costituzione di gruppo di lavoro o di commissioni ai
sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera f), per collaborazioni a tempo
parziale, nonché per incarichi di consulenza studio o ricerca, il
Ministro può avvalersi di altri esperti, nei limiti dell'apposito
stanziamento di bilancio, secondo modalità disciplinate dal regolamento
di cui allo stesso articolo 12, comma 4. Con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro
del tesoro sono annualmente determinati i compensi per gli incarichi a
tempo parziale e per la partecipazione alle commissioni e ai gruppi di
lavoro.
6. Con decreto del Ministro sono definiti i criteri e le modalità
per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, anche al
di fuori delle ordinarie procedure. I relativi corsi possono essere effettuati
in parte anche all'estero.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 14
(Ragioneria centrale)
1. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale
dipendente dal Ministro del tesoro.
2. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di
cui al comma 1, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero
del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive
35 unità, così distribuite: 3 appartenenti alla terza qualifica
funzionale; 7 appartenenti alla quarta qualifica funzionale; 6 appartenenti
alla quinta qualifica funzionale; 8 appartenenti alla stesta qualifica
funzionale; 7 appartenenti alla settima qualifica funzionale; 3 appartenenti
all'ottava qualifica funzionale e 1 appartenente alla nona qualifica funzionale.
3. Alla copertura dei 35 posti portati in aumento alla dotazione
organica dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato si provvede
utilizzando le gradutorie dei concorsi in atto e di quelli già espletati
alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente
superiore e di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei
servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro
I della tabella VII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748, come modificata dalla legge 7 agosto 1985, n. 427,
rideterminate in attuazione del disposto di cui all'articolo 9 della legge
3 marzo 1987, n. 59, e all'articolo 8 comma 3, della legge 16 aprile 1987,
n. 183, si intendono incrementate, rispettivamente, di un posto con funzioni
di direttore di Ragioneria centrale e quattro posti con funzioni di direttore
di divisione.
5. Il posto portato in aumento nella qualifica di dirigente superiore
nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria
generale dello Stato di cui al comma 4 è conferito in aggiunta alle
disponibilità messe a concorso per l'anno 1987 ai sensi dell'articolo
24, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748.
6. I quattro posti di primo dirigente portati in aumento ai sensi
del comma 4 sono conferiti, in aggiunta alle disponibilità accertate
alla data del 31 dicembre 1987, con le procedure di cui all'articolo 6
della legge 10 luglio 1984, n. 301.
Art. 15
(Trasferimento di fondi)
1. Fino all'approvazione dello stato di previsione del Ministero,
alle spese si provvede:
a) con gli stanziamenti già iscritti negli stati di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altri Ministeri in relazione
alle funzioni attribuite con la presente legge al Ministero;
b) con gli stanziamenti già iscritti nella rubrica n. 18 dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per le
esigenze dei servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
e nella rubrica n. 14 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, concernente le spese per l'istruzione universitaria.
2. Detti stanziamenti sono all'uopo iscritti, in uno con le
relative somme esistenti nel conto dei residui passivi, in apposita rubrica
del richiamato stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Alla stessa rubrica affluiscono le somme relative sia alle
spese del personale addetto alla Direzione generale per l'istruzione universitaria
trasferito al nuovo Ministero, nonché quelle di carattere generale
afferenti alle spese di funzionamento della predetta Direzione generale
- spese da individuare d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione
e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
- sia alle spese per stipendi del personale comandato da altre amministrazioni
presso i servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.
4. Il Ministro e i dirigenti del Ministero, nell'ambito delle
attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese
iscritte nell'apposita rubrica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Le attrezzature e i beni mobili in dotazione alla Direzione
generale per l'istruzione universitaria passano in dotazione al Ministero.
6. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del presidente
del consiglio dei ministri, del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica e degli altri Ministri interessati, si
provvede all'iscrizione nella apposita rubrica dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri degli stanziamenti di cui ai
commi 1 e 2, anche attraverso variazioni nel conto dei residui passivi.
7. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6, i fondi
relativi alle spese iscritte negli stati di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri e di altri Ministeri continuano ad essere erogati
dalle amministrazioni stesse.
8. L'attività di riscontro delle operazioni relative all'apposita
rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri
è svolta dalla Ragioneria centrale di cui all'articolo 14.
9. Il Ministro è autorizzato ad avvalersi, in attesa della
nomina di un apposito cassiere per il proprio Ministero, dell'opera del
cassiere della Presidenza del Consiglio dei ministri.
10. I titoli di spesa emessi a carico degli stanziamenti della
rubrica n. 18 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri e della rubrica n. 14 dello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione per l'esercizio 1989, non pagati entro il 31
dicembre dello stesso anno, sono annullati e i relativi importi conservati
in conto residui, ove non sia intervenuta prescrizione del debito. Tali
titoli verranno riemessi nel nuovo esercizio a carico dei predetti residui
iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio
1990.
11. I titoli di spesa, emessi a carico delle predette rubriche
ed estinti in tempo utile, ma contabilizzati dalle tesorerie dello Stato
fra i pagamenti in conto "sospesi" sono trasportati ed imputati al conto
dei residui dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Pertanto,
le tesorerie interessate inviano gli elenchi dei predetti titoli alle Ragionerie
centrali presso le amministrazioni che ne hanno disposto l'emanazione,
le quali, dopo aver effettuato gli adempimenti attinenti alla conservazione
dei relativi residui, provvedono a trasmettere detti elenchi alla Ragioneria
centrale presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica.
12. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1989 sugli stanziamenti
indicati nel presente articolo e nell'articolo 19 possono essere impegnate
e pagate nell'esercizio successivo.
Art. 16
(Università)
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione
dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, gli statuti sono emanati
con decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure
previste dalla normativa vigente.
2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia,
gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore
nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale
ai titoli di studio e dei principi di autonomia di cui all'articolo 6,
secondo le procedure e le modalità ivi previste. In tal caso gli
statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal senato
accademico, integrato:
a) da un egual numero di rappresentanti eletti dai membri di
tutti i dipartimenti e gli istituti tra i direttori dei dipartimenti e
i direttori degli istituti in modo da rispecchiare l'entità delle
afferenze ai dipartimenti e agli istituti stessi;
b) da due rappresentanti di cui un professore ordinario eletto
dai professori ordinari e straordinari e un professore associato eletto
dai professori associati per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari
rappresentate nell'ateneo e individuate, in numero non inferiore a quattro,
dal regolamento elettorale di ateneo sulla base della ripartizione prevista
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
11, comma 6;
c) da un rappresentante eletto per ogni area scientifico-disciplinare
di cui alla lettera b) fra i ricercatori della stessa area e gli assistenti
del ruolo ad esaurimento;
d) da rappresentanti degli studenti eletti in numero corrispondente
a quello dei presidi di facoltà e comunque non inferiore a cinque;
e) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti
in numero corrispondente alla metà di quello indicato alla lettera
a), con arrotondamento alla unità superiore.
3. Il regolamento elettorale, ai fini di cui al precedente comma
2, è deliberato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione.
4. Gli statuti devono comunque prevedere:
a) l'elettività del rettore;
b) una composizione del senato accademico rappresentativa delle
facoltà istituite nell'ateneo;
c) criteri organizzativi che, in conformità all'articolo
97 della Costituzione, e delle norme che disciplinano le funzioni dirigenziali
nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, assicurino
l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi;
d) l'osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale
docente, ricercatore e non docente;
e) l'adozione di curricula didattici coerenti ed adeguati al
valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università;
f) una composizione del consiglio di amministrazione che assicuri
la rappresentanza delle diverse componenti previste dalla normativa vigente;
g) la compatibilità tra le soluzioni organizzative e le
disponibilità finanziarie previste dall'articolo 7.
5. Per la Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore
di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Università
italiana per stranieri di Perugia, la Scuola di lingua e cultura italiana
per stranieri di Siena, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati
di Trieste e l'Istituto universitario europeo di Firenze, la composizione
dei collegi ai quali spetta l'approvazione dello statuto è determinata
con decreto del Ministro nell'osservanza dei principi di rappresentatività
e di proporzionalità indicati al comma 2.
6. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al
comma 1, per il trasferimento alle università ed alle strutture
interuniversitarie di ricerca e di servizio dei mezzi finanziari di cui
all'articolo 7, comma 2, continua ad applicarsi la normativa vigente con
i vincoli di destinazione ivi previsti.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono devolute alle università e agli istituti di istruzione
universitaria tutte le attribuzioni già spettanti all'amministrazione
centrale della pubblica istruzione per il personale appartenente alle qualifiche
funzionali settima e superiori alla settima della aree amministrativo-contabile,
delle biblioteche, dei servizi generali tecnici e ausiliari.
8. I provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti del
personale tecnico ed amministrativo delle università e degli istituti
di istruzione universitaria appartenente alle varie qualifiche funzionali
sono di competenza rispettivamente del rettore e del direttore. A tal fine
le università e gli istituti d'istruzione universitaria istituiscono
apposite commissioni di disciplina.
Art. 17
(Enti di ricerca)
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione
dei principi di autonomia di cui all'articolo 8, comma 4, i regolamenti
degli enti sono emanati nel rispetto delle disposizioni e delle procedure
previste dalla normativa vigente.
2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, in mancanza della legge predetta, i regolamenti degli
enti sono emanati nel rispetto delle relative finalità istituzionali
e dei principi di autonomia, di cui all'articolo 8, secondo le procedure
e le modalità ivi previste. Con decreto del Ministro, sentito il
CNST, i collegi per l'emanazione dei regolamenti possono essere integrati
con rappresentanze delle varie componenti che operano nell'ente.
3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione
dei principi di autonomia, per la ripartizione e il trasferimento dei mezzi
finanziari destinati dallo Stato agli enti di ricerca di cui all'articolo
8, comma 1, continua ad applicarsi la normativa vigente.
Art. 18
(Organizzazione)
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di organizzazione di cui all'articolo 12, comma 4, il Ministro esercita
le funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), avvalendosi
degli uffici della Direzione generale per l'istruzione universitaria, che
è soppressa. Tali uffici sono a tal fine trasferiti al Ministero,
che potrà utilizzarne le attuali strutture e sedi; essi mantengono
in via transitoria le proprie competenze ed agli stessi rimane addetto
il personale con le attuali mansioni.
2. Il Ministero potrà altresì utilizzare le strutture
e la sede già assegnate all'ufficio del Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e avvalersi,
sino all'emanazione del regolamento per le spese in economia, delle disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n.
359, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Fino alla nomina dei direttori dei dipartimenti e dei servizi,
il consiglio di amministrazione è costituito dai dirigenti generali
comandati presso il Ministero ai sensi dell'articolo 19 e da quattro dirigenti
superiori scelti dal Ministro tra i dirigenti comandati ai sensi dello
stesso articolo. In attesa dello svolgimento delle elezioni per i rappresentanti
del personale, da indire in ogni caso entro tre mesi dall'espletamento
delle procedure di inquadramento, il consiglio di amministrazione è
costituito anche con quattro rappresentanti del personale scelti dal Ministro
su terne proposte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Art. 19
(Personale)
1. Nella prima applicazione della presente legge alla copertura
dei posti di organico si provvede mediante inquadramento nei ruoli, del
Ministero, con la conservazione della qualifica acquisita e dell'anzianità
di servizio complessivamente maturata:
a) del personale dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione,
in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge: 1) presso
la Direzione generale per l'istruzione universitaria; 2) presso la segreteria
del CUN; 3) presso gli altri uffici, che abbia svolto o svolga, alla data
di entrata in vigore della presente legge, compiti attinenti alla istruzione
universitaria. Tale personale, in numero non superiore a dieci unità,
è individuata dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) del personale, in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge presso l'ufficio del Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dei ruoli della
Presidenza del Consiglio dei ministri, di altre amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, in posizione di comando o di fuori ruolo
nonché di quello in servizio in forza di speciale disposizione di
legge.
2. All'inquadramento del personale nelle qualifiche dirigenziali
si provvede a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del regolamento previsto dall'articolo 12, comma 4.
3. All'inquadramento del personale nelle qualifiche funzionali
si provvede a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto previsto dall'articolo 13, comma 2.
4. Al personale inquadrato nei ruoli è conservato il trattamento
economico di attività, comprese le indennità accessorie pensionabili,
comunque in godimento, osservate le disposizioni di cui all'articolo 12,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1079. Le indennità non pensionabili sono corrisposte con assegno
personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici.
5. Fino all'espletamento delle procedure di inquadramento, il
personale di cui al comma 1 è collocato di diritto nella posizione
di comando o di fuori ruolo presso il Ministero, conservando il complessivo
trattamento economico in godimento. E' fatto salvo per il personale di
cui al comma 1, lettera b), del presente articolo quanto previsto dall'articolo
38 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. Qualora il numero delle domande di inquadramento nei ruoli
organici del Ministero ecceda il numero dei posti di organico, come determinato
dall'allegata tabella B, il consiglio di amministrazione
formula graduatorie per ciascuna qualifica funzionale sulla base delle
relazioni redatte per ogni dipendente interessato dai dirigenti degli uffici
cui appartengono. La relazione deve tenere conto delle effettive mansioni
esercitate e dei titoli acquisiti nelle materie comprese nella competenza
del Ministero. L'inquadramento può avvenire, tenuto conto delle
esigenze di funzionalità del Ministero, anche in soprannumero rispetto
alle singole dotazioni organiche delle varie qualifiche funzionali e nell'osservanza
del limite di organico complessivo disposto dall'articolo 13, comma 2,
e in ogni caso non superando per ciascuna qualifica il 25 per cento del
relativo organico. Fino all'assorbimento del soprannumero sono dichiarati
indisponibili altrettanti posti dell'organico complessivo.
7. All'esito delle procedure di inquadramento sono ridotte le
corrispondenti dotazioni organiche del Ministero della pubblica istruzione,
secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n.
312, nonché l'organico dei dirigenti di cui alla tabella IX allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
8. Il personale inquadrato nei ruoli del Ministero ai sensi del
presente articolo può, per una sola volta, partecipare a concorsi
riservati per l'accesso alle qualifiche superiori a quella rivestita, nel
limite della dotazione organica di ciascuna qualifica, purché in
possesso del titolo di studio prescritto per la nuova qualifica e della
anzianità di servizio di due anni e sei mesi nella qualifica di
appartenenza.
9. Nella prima applicazione della presente legge i posti di primo
dirigente che risultano disponibili dopo gli inquadramenti sono conferiti
mediante concorso speciale per esami, di cui all'articolo 2 della legge
10 luglio 1984, n. 301, al quale è ammesso a partecipare il personale
del Ministero appartenente all'ex carriera direttiva in possesso del diploma
di laurea e con almeno cinque anni di servizio effettivo in tale carriera.
10. La tabella A di cui all'articolo
13, comma 1, allegata alla presente legge, è comprensiva anche del
ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive istituito dall'articolo 8 della
legge 29 gennaio 1986, n. 23, che viene trasferito al Ministero.
11. Esaurite le procedure di inquadramento di cui al commi precedenti,
il Ministro è autorizzato a bandire concorsi pubblici per il reclutamento
del personale ed a procedere alle relative assunzioni.
12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale
nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 20
(Norme particolari per il CNR)
1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 8, comma 1,
il CNR, organo dello Stato dotato di personalità giuridica e gestione
autonoma ai sensi delle norme vigenti, adempie ai propri fini istituzionali
definiti dalle norme legislative in vigore, ad eccezione del coordinamento
delle attività nazionali nei vari rami della scienza e delle sue
applicazioni previsto dall'articolo 2, primo comma, numero 1), del decreto
legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82.
2. Il consiglio di presidenza del CNR delibera i regolamenti
interni per il funzionamento dell'ente in osservanza delle procedure previste
dall'articolo 8, comma 4.
Art. 21
(Norma abrogativa)
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con
la presente legge. Restano in ogni caso in vigore le norme riguardanti
le forme specifiche di autonomia delle università non statali autorizzate
a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.
Art. 22
(Copertura finanziaria)
1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente
legge si provvede con le modalità di cui all'articolo 15, all'uopo
utilizzando i relativi stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale
1989-1991, nonché con l'ulteriore stanziamento di lire 4.500 milioni
per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 da iscrivere in apposito fondo
nella rubrica da istituire nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri, al fine della successiva ripartizione, con decreti
del Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati.
2. All'onere di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1989,
1990, e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo
utilizzando l'apposito accantonamento.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 maggio 1989
COSSIGA
DE MITA
Presidente del Consiglio dei Ministri
RUBERTI
Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica
e tecnologica
Visto, Il Guardasigilli: VASSALLI
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