 |
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'Art. 1:
- L'art. 9 della Costituzione così recita:
"Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione".
- L'art. 33 della Costituzione così recita:
"Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole
statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di
istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La
legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà
e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli
alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione
ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi per l'abilitazione
all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università
ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti
stabiliti dalle leggi dello Stato".
- La legge n. 400/1988 reca:
"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri".
Nota all'Art. 2:
Gli articoli 63 e 64 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica) sono così formulati:
"Art. 63 (Ricerca scientifica nelle Università). -L'Università
è sede primaria della ricerca scientifica. Il Ministro della pubblica
istruzione d'intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della
ricerca scientifica e tecnologica promuoverà le necessarie forme
di raccordo tra Università ed enti pubblici di ricerca, compreso
il Consiglio nazionale delle ricerche. Al fine di evitare ogni superflua
duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è
istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche".
"Art. 64 (Comitato per l'Anagrafe nazionale delle ricerche). All'Anagrafe
nazionale delle ricerche affluiranno tutte le notizie relative alle ricerche
comunque finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio
dello Stato o di bilanci di enti pubblici. Sono fatte salve le disposizioni
relative alla protezione dei segreti. Le amministrazioni, gli istituti
e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca scientifica
e tecnologica per poter accedere ai finanziamenti pubblici, devono essere
iscritti in apposito schedario a cura dell'anagrafe nazionale delle ricerche.
Le amministrazioni e gli enti erogatori sono tenuti a comunicare all'Anagrafe
nazionale i finanziamenti concessi per l'attività di ricerca. Le
Università, le facoltà, i dipartimenti, gli istituti, il
Consiglio nazionale delle ricerche e le altre amministrazioni ed enti interessati
potranno accedere ai dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche. All'Anagrafe
sovrintende un comitato così composto:
1) il Ministro della pubblica istruzione o un suo delegato;
2) il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
o un suo delegato;
3) un rappresentante del Ministro della sanità;
4) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
5) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura;
6) un rappresentante del Ministro per i beni culturali eambientali;
7) un rappresentante del Consiglio nazionale dellericerche;
8) due rappresentanti degli enti ed istituti pubblici di ricerca designati
dal Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;
9) due rappresentanti eletti dai rettori delle Università;
10) due rappresentanti eletti dal Consiglio universitario nazionale;
11) il dirigente generale dell'istruzione universitaria oun suo delegato.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero
della pubblica istruzione con qualifica noninferiore a primo dirigente.
Il comitato si avvarrà per i supporti tecnici eamministrativi dei
mezzi disposizione del Ministero della pubblica istruzione e del relativo
personale".
Note all'Art. 6:
- Per il testo dell'art. 33 della Costituzione si veda nelle note all'art.
1.
- L'art. 65 del D.P.R. n. 382/1980 già citato è così
formulato:
"Art. 65 (Ripartizione dei fondi per la ricerca). -
Lo stanziamento annuale di bilancio per la ricerca universitaria, con
effetto dal 1 gennaio 1981, è ripartito per il 60 per cento tra
le varie Università con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio universitario nazionale; per il restante 40 percento
è assegnato a progetti di ricerca di interessenazionale e di rilevante
interesse per lo sviluppo della scienza, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, su proposta dei comitati consultivi costituiti dal
Consiglio universitario nazionale, con il compito di vagliare i progetti
di ricerca presentati da gruppi di docenti e ricercatori o da istituti
o dipartimenti universitari.
Allo scopo di porre in grado il Consiglio universitario nazionale di
determinare i criteri oggettivi per la ripartizione dei fondi da ripartire
tra le Università, queste entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico
inviano una relazione illustativa sull'attività svolta e su quella
che si intende programmare per l'anno accademico successivo.
Il fondo assegnato a ciascun ateneo è ripartito con motivata
delibera del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico
che, avvalendosi di commissioni scientifiche elette dai docenti membri
dei consigli di facoltà con una rappresentanza di ricercatori universitari,
vagli le richieste di finanziamento presentate da singoli o gruppi di docenti
e ricercatori, di istituti o dipartimenti dell'Università.
Il fondo assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di
rilevante interesse per lo sviluppo della scienza viene suddiviso tra le
aree di competenza disciplinare dei comitati consultivi, su parere del
Consiglio universitario nazionale.
Per l'erogazione dei fondi assegnati ai progetti di ricerca ai sensi
del comma precedente il Ministero della pubblica istruzione stipula apposite
convenzioni con le Università".
Nota all'Art. 8:
Per il testo dell'art. 33 della Costituzione si veda nelle note all'art.
1.
Nota all'Art. 9:
L'art. 7 del D.P.R. n. 68/1986 (Determinazione e composizione dei comparti
di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul
pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93) così recita:
"Art. 7 (Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca
e sperimentazione). -
1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle istituzioni
e degli enti di ricerca e sperimentazione comprende il personale dipendente:
dagli enti scientifici di ricerca e sperimentazione di cui al punto
6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive
modificazioni ed integrazioni;
dall'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.);
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(I.S.P.E.S.L.);
dall'Istituto superiore di sanità (I.S.S.);
dall'Istituto italiano di medicina sociale;
dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;
dalle stazioni sperimentali per l'industria.
2. La delegazione di parte pubblica è composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione
pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica
e tecnologica;
da cinque membri, rappresentativi delle varie categorie delle istituzioni
e degli enti di ricerca e sperimentazione, designati a maggioranza dai
rispettivi presidenti a seguito di richiesta del Presidente delConsiglio
dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro
il termine di trenta giorni dalla richiesta.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il
Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio
Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica
possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente
rappresentantive nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base
nazionale".
Note all'Art. 11:
- La legge n. 14/1978 reca: "Norme per il controlloparlamentare nelle
nomine negli enti pubblici".
- L'art. 67 della citata legge n. 382/1980 così recita:
"Art. 67 (Composizione dei comitati consultivi del Consiglio universitario
nazionale). -
Per l'esame dei progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante
interesse per lo sviluppo della scienza, sono costituiti comitati consultivi
del Consiglio universitario nazionale.
Entro il 31 dicembre 1980 il Ministro della pubblicaistruzione determinerà,
su conforme parere del Consiglio universitario nazionale con proprio decreto,
il numero dei comitati, in ogni caso non superiore a quindici, nei quali
raggruppare le discipline per grandi aree omogenee. Di ogni comitato fa
parte inoltre un ricercatore designato dal Consiglio universitario nazionale.
Ogni comitato consultivo è composto da un professore ordinario
o straordinario designato dal Consiglio universitario nazionale che lo
presiede e da dieci professori eletti dai docenti dei corrispondenti gruppi
di discipline.
Le modalità di elezione sono determinate con il decreto dicui
al primo comma".
- La legge n. 360/1986 reca: "Modificazioni alla legge 2 marzo 1963,
n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica
in Italia".
Note all'Art. 14:
- Il quadro I della tabella VII, allegata al D.P.R. n. 748/1972, (Disciplina
delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo), come modificata dalla legge n. 427/1985, rideterminate
in attuazione del disposto di cui all'art. 9 della legge n. 59/1987 e all'art.
8, comma 3, della leggen. 183/1987, è così configurato:
(omissis)
- L'art. 24, primo comma, n. 2), del citato D.P.R. n. 748/1972 così
recita:
"La qualifica di dirigente superiore è conferita:
(omissis);
2) mediante concorso per titoli di servizio, nel limite dei restanti
posti disponibili, al quale sono ammessi i primi dirigenti che compiano
entro il 31 dicembre, tre anni di effettivo servizio nella qualifica".
- L'art. 6 della legge n. 301/1984 (Norme di accesso alla dirigenza
statale) è così formulato:
"Art. 6 (Entrata a regime dell'accesso alla dirigenza). - A partire
dal 1° gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma
organica della dirigenza, tutti i posti che si siano resi liberi o che
si prevede si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ciascun anno
saranno destinati per il 40 per cento al concorso speciale per esami e
per il 40 per cento al corso-concorso di formazione dirigenziale.
Il restante 20 per cento dei posti disponibili verrà coperto
mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalità
di cui al successivo art. 8.
I vincitori del concorso speciale per esami e dei concorsi pubblici
per titoli ed esami saranno tenuti a frequentare il periodo di applicazione
presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità
e la stessa valutazione conclusiva di cui all'art. 3.
La nomina a dirigente decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo.
Si applicano le norme previste nel comma terzo del precedente art.
1".
Nota all'Art. 16:
La Costituzione all'art. 97 così recita:
"Art. 97. - I pubblici uffici sono organizzati secondodisposizioni
di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le
sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie
dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accedemediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge".
Nota all'Art. 18:
Il D.P.R. n. 359/1985 approva il regolamento per i lavori, le provviste
e i servizi da eseguirsi in economia da parte della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Nota all'Art. 19:
- L'art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 1079/1970, (Nuovi stipendi, paghe
e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso
quello ad ordinamento autonomo) prevede che:
(omissis).
carriera di cui all'art. 202 del testo unico approvato condecreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, ed alle altre analoghe
disposizioni, al personale con stipendio, paga o retribuzione, superiore
a quello spettante nella nuova qualifica o grado o categoria sono attribuiti,
in luogo dell'assegno personale già previsto, gli aumenti periodici
necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione di importo
pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio".
(Omissis).
- L'art. 38 della citata legge n. 400/1988 così recita:
"Art. 38 (Norme per la copertura dei posti).
1. Il personale con qualifica di dirigente generale, livello B e C,
ed equiparata, di dirigente superiore e di primo dirigente, in servizio
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla data di entrata in
vigore della presente legge, è inquadrato a domanda, nei limiti
della metà dei posti in ruolo indicati nella tabella A, nelle qualifiche
corrispondenti del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'accesso alla
qualifica di primo dirigente, nel limite del 25 per cento dei posti di
cui all'allegata tabella A, avviene mediante il concorso speciale per esami
previsto dall'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e secondole modalità
ivi stabilite, al quale sono ammessi, a domanda, gli impiegati in servizio
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in possesso di laurea inquadrati
nelle qualifiche settima e superiori, nonché quelli con qualifica
di ispettore generale e di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento,
purché alla data di entrata invigore della presente legge gli aventi
titolo a partecipare al concorso abbiano maturato almeno nove anni di servizio
effettivo nella carriera direttiva.
3. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle adesaurimento,
comunque in servizio alla data di entrata invigore della presente legge
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di comando
o fuoriruolo, viene inquadrato a domanda nelle qualifiche corrispondenti
del personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei
limiti dei posti della tabella B disponibili.
4. Il personale di cui al comma 3 può chiedere di essere inquadrato,
anche in soprannumero e previo superamento di esame-colloquio, nella qualifica
funzionale della carriera immediatamente superiore, con il profilo professionale
corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente esercitare per almeno
due anni, purché in possesso del titolo di studio richiesto per
l'accesso alla nuova qualifica ovvero, ad esclusione della carriera direttiva,
di un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a dieci anni.
Tale beneficio non potrà comunque essere attribuito al personale
che, per effetto di norme analoghe a quella prevista nel presente comma,
abbia comunque fruito, anche presso le Amministrazioni di appartenenza,
di avanzamenti di carriera o promozioni a qualifiche superiori, dispositi
a seguito di valutazione delle mansioni svolte.
5. Le domande di cui ai commi 1, 3 e 4 debbono essere presentate entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
6. Alle operazioni di inquadramento di cui ai commi 1 e 3, che debbono
essere ultimate entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio
dei Ministri e presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un magistrato amministrativo
con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o equiparata
e composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti di qualifica
non inferiore al personale da inquadrare o docenti universitari di diritto
pubblico. Tale commissione individua gli aventi diritto all'inquadramento,
in relazione ai posti disponibili, a seguito della valutazione, da effettuarsi
in base a criteri oggettivi predeterminati dalla commissione stessa, dei
titoli culturali, professionali e di merito, con particolare riguardo alla
qualità del servizio prestato, alla durata del periodo di effettivo
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché
all'anzianità maturata presso le amministrazioni e gli enti di provenienza.
7. Al personale di cui ai commi 3 e 4 si applicano ledisposizioni previste
nei commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985 n. 455.
8. I posti delle qualifiche funzionali rimasti disponibili dopo le
operazioni di inquadramento, e quello che tali si renderanno nei cinque
anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
conferiti mediante concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al
personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
in possesso dei requisiti di cui all'art. 14, commi secondo e terzo, della
legge 11 luglio1980, n. 312. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono determinate, distintamente per le categorie interessate,
le materie dell'esame-colloquio e le modalità di partecipazione
e di svolgimento del concorso.
9. Ai fini di quanto previsto dai commi 3, 6 e 8, si considerano indisponibili
i posti da conferire mediante i concorsi di cui all'art. 6 della legge
8 agosto 1985, n.455.
10. Il personale che abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi
dei commi 1, 3 e 4 continua a prestare servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri anche nel periodo compreso tra la data di entrata
in vigore della presente legge e la conclusione del procedimento di inquadramento.
Nello stesso periodo resta fermo per tale personale quanto previsto dall'art.
8 della legge 8 agosto 1985, n. 455.
11. Nella prima attuazione della presente legge, al fine di far fronte
alle vacanze eventualmente esistenti nei posti in ruolo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, potrà essere chiamato personale di altre
amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo anche in eccedenza
ai limiti relativi a dette posizioni previsti dalle allegate tabelle, del
numero massimo stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro.
12. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 27della legge
29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale
del personale dirigente edi quello delle qualifiche ad esaurimento e funzionali
in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica, nei limiti
dei contingenti numerici di cui ai quandri A , B, e C della tabella allegata
al decreto del Presidentedella Repubblica 20 giugno 1984, n. 536. I contingenti
numerici di cui ai quadri B e C della predetta tabella si aggiungono in
ragione di due terzi alle posizioni di ruolo organico di cui alle tabelle
A e B, allegate alla presente legge, e del restante terzo alle posizioni
di comando e di fuori ruolo di cui alle tabelle stesse.
13. Il personale assunto entro la data del 31 agosto 1987, ai sensi
dell'art. 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in servizio alla medesima
data, è collocato a domanda nelle categorie del personale non di
ruolo previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio
1937, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
emanate disposizioni per l'inquadramento in ruolo del predetto personale".
- L'art. 6 della legge n. 312/1980 già citata è così
formulato:
"Art. 6 (Contingenti di qualifica). - Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente leggedi concerto con il Ministro del tesoro, previo
parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
saranno determinate, in attesa della legge di cui al primo comma del precedente
art. 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo comma dell'articolo
stesso, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica e dei profili professionali
relativi a ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni funzionali delle
varie amministrazioni.
Con gli stessi criteri e procedure si provvederà allesuccessive
variazioni.
Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e
quello delle organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non pervenuti
entro trenta giorni dalla loro richiesta".
- La tabella IX allegata al D.P.R. n. 748/1972 già citato è
così configurata:
TABELLA IX MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(omissis)
- L'art. 2 della legge n. 301/1984 così recita:
"Art. 2 (Concorso per esami). - Al concorso speciale per esami sono
ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva della stessa
Amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al
31 dicembre 1983 abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera.
L'esame del concorso speciale è costituito da due prove scritte
e da un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato
non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte. Una di queste,
a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine
dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilodella legittimità,
della convenienza e delle efficienza ed economicità organizzativa,
di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione
cui appartengono.
Il colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio
basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto da
corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della
personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità
professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica Amministrazione
in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia
alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere
le funzioni superiori. Il colloquio non si intende superato se la valutazione
complessiva è inferiorea otto decimi.
La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Ministro
competente e sarà costituita da un presidente di sezione del Consiglio
di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con
qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche tra il personale
in quiescenza. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato
della carriera direttiva appartenente all'ottava qualifica funzionale.
I lavori della commissione esaminatrice dovranno concludersi entro quattro
mesi dalla data di scadenza del bando di concorso. Si applicano le norme
di cui ai commi terzo e sesto dell'art. 167 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3"
- L'art. 8 della legge n. 23/1986 (Norme sul personale tecnico ed amministrativo
delle Università) è così formulato:
"Art. 8 (Istituzione dell'ufficio degli ispettori perl'amministrazione
universitaria). - 1. E' istituito, presso la Direzione generale dell'istruzione
universitaria, l'ufficio degli ispettori dell'amministrazione universitaria
per l'esercizio delle attività di vigilanza attribuite al Ministero
della pubblica istruzione delle leggi e dai regolamenti sull'istruzione
superiore.
2. A tal fine è istituito il ruolo dei dirigenti con funzioni
ispettive di cui al quadro H della tabella A, allegata alla presente legge,
di modifica della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748.
3. Ai funzionari appartenenti al suddetto ruolo competono le attribuzioni
previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748".
Nota all'Art. 20:
L'art. 2, primo comma, n. 1, del D.L.L. n. 82/1945 (Riordinamento del
Consiglio nazionale delle ricerche) così recita:
"Per il raggruppamento dei fini indicati nell'art. 1, il Consiglio
nazionale delle ricerche:
1) coordina le attività nazionali nei vari rami dellascienza
e delle sue applicazioni".
|  |