 |
Articolo 1
(Misure in materia
di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale,
previdenza e assistenza)
... omissis
...
88. Per il
funzionamento dell'osservatorio previsto dall'articolo
5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'osservatorio
medesimo, può nominare esperti a tempo pieno tra persone aventi specifiche
capacità professionali, nel limite dell'apposito stanziamento di bilancio.
Il compenso dei componenti l'osservatorio e quello degli esperti è determinato
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle
vigenti disposizioni. Le spese relative al funzionamento dell'osservatorio,
valutate in lire un miliardo annue, vengono iscritte su un apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica per l'anno 1997, e corrispondenti capitoli per
gli anni successivi. Lo stanziamento del capitolo 1405 del medesimo stato
di previsione è ridotto di lire un miliardo a decorrere dall'anno 1997.
... omissis ...
90.
Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica è
autorizzato a provvedere, nel termine di 5 anni, con propri decreti da
adottare, anche in deroga alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n.245,
alla graduale separazione organica delle università, anche preceduta da
suddivisioni delle facoltà o corsi di laurea, secondo modalità concordate
con gli Atenei interessati, laddove sia superato il numero di studenti
e docenti che verrà determinato sede per sede, con apposito decreto ministeriale,
previo parere dell’osservatorio per la valutazione del sistema universitario.
... omissis
...
|  |